L’uso dei carrelli elevatori risponde ad un quadro legislativo ben preciso, che va rispettato nella sua interezza, sia da parte del datore di lavoro che dell’utilizzatore finale.

Sarà necessario, a intervalli periodici, effettuare tutta una serie di valutazioni e analisi (sebbene sommarie) delle funzioni e delle condizioni che il mezzo si troverà ad affrontare; il tutto deciso da una precisa legislatura specifica e fino all’esaurimento della vita lavorativa dello stesso.

Ecco quindi le norme precise che regolamentano questo aspetto:

D.P.R. 547 del 1955. Si tratta della legge generale nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Veniva utilizzata come riferimento sia dai costruttori che dagli utilizzatori. Questa legge è stata in gran parte rivista e superata da direttive comunitarie e da nuove leggi, ma molti suoi articoli sono ancora validi per l’utilizzatore.

D.L. 304 del 10 settembre 1991. Questo decreto, che ha dato attuazione alle direttive comunitarie 86/663 e 89/240, fornisce indicazioni al costruttore sui criteri progettuali (specifiche tecniche) e prove da eseguire sul carrello (di stabilità e funzionali). I carrelli prodotti in questo periodo sono marchiati  Ɛ  .

D.P.R. 459 del 24 luglio 1996 (Direttiva Macchine). Questo decreto recepisce nel nostro ordinamento le direttive comunitarie 89/392, 89/240, 91/368, 93/44, 93/68 ed è basato essenzialmente sui criteri di sicurezza e di tutela della salute dell’operatore e dell’ambiente in cui è destinato a lavorare il carrello. Esso è rivolto al costruttore che ne dichiara la rispondenza ai requisiti delle norme armonizzate apponendovi il marchio CE.

D.I.R. 73/23. Riguarda essenzialmente i requisiti del materiale elettrico ed è rivolta al costruttore.

D.L. 626/94 del 19 settembre 1994. Questo decreto è rivolto sia al Datore di Lavoro che al Lavoratore stesso e si impone come legge generale a tutela della sicurezza sul lavoro.

D.I.R. 95/63 che modifica la D.I.R. 89/655, recepita nell0ordinamento giuridico nazionale col D.L. 359 del 4 agosto 1999 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Questo decreto obbliga il Datore di Lavoro ad adottare tutte le misure che permettano di lavorare in condizioni di salute e di sicurezza e modifica parzialmente la legge 626 e il D.P.R. n. 547 del 1955.

Circolare 3/2001 Ministero del Lavoro. Chiarimento sul regime verifiche periodiche.

Circolare 8/2001 Ministero dell’Industria. Carrelli Elevatori. Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale.

Fatta questa necessaria premessa si evince quanto sia necessario, oggi avere un parco carrelli sicuro ed efficiente che impone al costruttore, al distributore, all’utilizzatore ed al servizio assistenza un comportamento particolarmente attento alla sicurezza.

Per questo è necessaria una costante e programmata manutenzione (che ricordiamo è obbligatoria per la legge 626 (art. 35 comma 4 lettera c)) al fine di garantire un lavoro privo di sgradite sorprese.

In particolare il D.L. 359 del 4 agosto 1999 richiede al datore di lavoro di provvedere affinchè i carrelli siano sottoposti a verifica periodica e ne siano registrati i risultati che debbono essere tenuti a disposizione delle Autorità di Vigilanza per un periodo di 5 anni dalla data dell’ultima registrazione oppure fino alla messa fuori servizio. Un documento che attesti l’ultima manutenzione accompagnerà la macchina ovunque sia utilizzata.

Il D.L. 81/08 (art. 71 comma lettera a e lettera b) recita testualmente: “a) le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza”, “b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento dei registri di controllo delle attrezzature di lavoro”.

VERIFICA CATENE, FORCHE, TUBAZIONI IDRAULICHE

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Gli organi di sollevamento costituiscono il punto di maggior controllo di tutto il carrello in quanto intervengono direttamente sulla sicurezza dell’operatore. In particolare il controllo delle catene è regolato dal D.P.R. 547 del 1955 (art. 179)che definisce debbano essere sottoposte a verifiche trimestrali. Importante, quando il valore dell’allungamento delle catene supera il valore indicato dal costruttore occorre tassativamente sostituirle. Questo anche in caso che, ad una verifica visiva, si evidenzi una situazione di degrado.

Le catene devono, comunque, essere sostituite quando previsto dal Manuale d’uso e Manutenzione e quando l’allungamento supera il 3%. Tale verifiche si potranno effettuare con strumenti di precisione quali calibri o righe millimetrate.

Il controllo delle forche deve essere fatto in ottemperanza alla norma UNI-ISO e ISO 2330 e comprende un controllo dimensionale e un controllo di integrità. I parametri sono i seguenti: Minimo spessore delle forche del tallone = Max 9/10 dello spessore misurato sul tratto verticale; Deformazione permanente = (disallineamento orizzontale); Cricche, deformazione del tallone o deformazione sugli agganci = Il risultato di un’attenta ispezione visiva o con liquidi penetranti.

Il controllo dei tubi idraulici deve essere eseguito almeno una volta all’anno come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro del 1 febbraio 1979 n. 9 e consiste in un’analisi visiva dello stato dei tubi e dei loro raccordi. I tubi in pressione devono essere sostituiti almeno una volta 2 anni.

LA BATTERIA DI TRAZIONE

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Le batterie convenzionali normalmente in uso nei carrelli elevatori sono al piombo, progettate per la trazione, ed impiegano un elettrolito composto da una soluzione acquosa di acido solforico (H2SO4), quindi tossico e corrosivo. L’acido solforico è un liquido incolore e oleoso e reagisce violentemente se versato in acqua sprigionando spruzzi e notevole calore. Per tanto si raccomanda di usare le seguenti precauzioni: Utilizzare guanti, occhiali e grembiuli specifici; Rabboccare l’elettrolito con acqua demineralizzata (o distillata), fino al livello prescritto, evitando di eccedere.

Note tecniche: Effettuare la ricarica elettrica delle batterie a intervalli regolari, al fine di evitare di portare a livelli troppo bassi la densità dell’elettrolito, in quanto ciò potrebbe poi impedire di riportare a livelli correnti la densità, pregiudicandone la durata nel tempo. In caso di prolungata inattività, si consiglia una ricarica ogni mese. Le batterie, impiegate in Italia, sono a piastre tubolari ed hanno una durata, espressa in cicli completi di carica e scarica, di 1550 cicli corrispondenti a circa 5 anni.

FORMAZIONE DEI CARRELLISTI

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Come puntualizzato con l’emanazione della circolare n. 780855 dell’8 giugno 2001, che fornisce interpretazioni in merito all’individuazione dei requisiti di sicurezza che i carrelli elevatori devono possedere dal 30 giugno 2001, e sulla base dei contenuti previsti dal D.L. 626, il D.L. 359 all’art. 5 relativo ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 37 del D.L. 81/08, si conferma l’obbligo di impartire una formazione specifica a tutti i lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi, cioè ai carrellisti o “mulettisti”.

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